ALLEGATO VIII
Strumento per il Porto Libero di Trieste
ARTICOLO 1
1. Al fine
di garantire che le strutture portuali e di transito di Trieste
saranno disponibili per l’uso in condizioni di parità da tutto il
commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l’Italia e gli Stati
dell’Europa Centrale, nel modo come è usuale negli altri porti
liberi del mondo: (a) Ci sarà un porto franco doganale nel
Territorio Libero di Trieste entro i limiti previsti dalla o
stabiliti in accordo con l’articolo 3 del presente Strumento. (b)
Le merci che passeranno nel Porto Libero Di Trieste godranno della
libertà di transito come stipulato dall’ articolo 16 del presente
Strumento.
2. Il regime internazionale del Porto Libero sarà
governato con le condizioni del presente Strumento._
ARTICOLO 2
1. Il Porto
Libero è istituito ed amministrato come una corporazione di Stato
del Territorio Libero, avente tutti gli attributi di persona
giuridica e funzionando in accordo con le condizioni di questo
Strumento.
2. Tutte le proprietà statali e parastatali italiane
nei limiti del Porto Libero, in accordo con le condizioni del
presente trattato, che passeranno al TLT saranno trasferite, senza
pagamento, al Porto Libero._
ARTICOLO 3
1. L’area
del Porto Libero include il territorio ed istallazioni delle zone
franche del porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939.
2.
L’istituzione di zone speciali nel Porto Libero sotto la
giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con
lo status del Territorio Libero e del Porto Libero.
3. Al fine di,
comunque, di provvedere alle esigenze di traffico marittimo jugoslavo
e italiano nell’ adriatico, il Direttore del Porto Libero, su
richiesta dei Governi Jugoslavo e Italiano e con il parere concorde
della Commissione Internazionale di cui all’Articolo 21 seguente,
può riservare a navi mercantili battenti bandiere dei rispettivi due
Stati l’esclusivo uso di spazi di attracco all’interno di alcune
parti dell’area del Porto Libero.
4. Nel caso in cui sia
necessario aumentare l’area del Porto Libero tale aumento può
essere presentato su proposta del Direttore del Porto Libero da
decisione del Consiglio di Governo con l’approvazione dell’
Assemblea Popolare._
ARTICOLO 4
Salvo quanto
diversamente previsto dal presente Strumento le leggi e norme in
vigore nel Territorio Libero saranno applicabili a persone e
proprietà entro i confini del Porto Libero e le autorità
responsabili per la loro applicazione nel Territorio Libero
eserciteranno i loro compiti entro i limiti del Porto Libero._
ARTICOLO 5
1. A navi
mercantili e merci di tutti i paesi sarà permesso l’accesso senza
restrizioni al Porto Libero per il carico e scarico sia di merci in
transito che di merci destinate per o provenienti dal Territorio
Libero.
2. Con riferimento all’importazione o esportazione dal o
in transito attraverso il Porto Libero, le autorità del Territorio
Libero non possono imporre, su tali merci, dazi doganali o pagamenti
diversi da quelli imposti per servizi resi.
3. Tuttavia, per le
merci, importate attraverso il Porto Libero per il consumo
all’interno del Territorio Libero od esportate da questo Territorio
attraverso il Porto Libero, saranno applicate appropriate leggi e
norme in vigore nel Territorio Libero._
ARTICOLO 6
Stoccaggio,
immagazzinaggio, ispezione, smistamento, imballaggio e reimballaggio
e attivitá simili che solitamente sono condotte nelle zone franche
del porto di Trieste saranno permesse nel Porto Libero sotto le
disposizioni generali stabilite dal Direttore del Porto Libero._
ARTICOLO 7
1. Il
Direttore del Porto Libero può anche permettere l’elaborazione di
merci nel Porto Libero.
2. Attività manifatturiere nel Porto
Libero saranno permesse a quelle aziende le quali esistevano già
nelle zone franche del porto di Trieste precedentemente l’entrata
in vigore del presente Strumento. Su proposta del Direttore del Porto
Libero, il Consiglio di Governo può permettere la fondazione di nuov
imprese manifatturiere entro i limiti del Porto Libero._
ARTICOLO 8
Ispezioni
delle autorità del Territorio Libero saranno permesse entro il Porto
Libero nella misura necessaria per far rispettare la dogana e altre
norme del Territorio Libero per la prevenzione del contrabbando._
ARTICOLO 9
1. Le
autorità del Territorio Libero avranno diritto di fissare e
riscuotere le tasse portuali nel Porto Libero.
2. Il Direttore del
Porto Libero fissa tutti i prezzi per l’uso delle strutture e dei
servizi del Porto Libero. Tali prezzi devono essere ragionevoli e
relazionati ai costi delle operazioni, di amministrazione, di
manutenzione e di sviluppo del Porto Libero._
ARTICOLO 10
Nel fissare
e riscuotere, nel Porto Libero, le tasse portuali e altri oneri di
cui l’Articolo 9, così come nella fornitura dei servizi e delle
strutture del Porto Libero, non ci sarà nessuna discriminazione per
quanto riguarda la nazionalità delle navi, la proprietà dei beni o
su qualsiasi altri motivi._
ARTICOLO 11
Il passaggio
di tutte le persone dentro o fuori dell’area del Porto Libero sarà
soggetto alle disposizioni stabilite dalle autorità del Territorio
Libero. Queste disposizioni, comunque, saranno stabilite in modo da
non ostacolare eccessivamente il passaggio dentro e fuori il Porto
Libero di cittadini di qualsiasi Stato che siano impegnati in
qualsiasi legittimo esercizio nell’area del Porto Libero._
ARTICOLO 12
Le regole e
leggi interne in vigore nel Porto Libero e similmente i listini dei
prezzi imposti nel Porto Libero devono essere rese pubbliche._
ARTICOLO 13
Il traffico
di cabotaggio e commercio di cabotaggio entro il Territorio Libero
sarà esercitato in accordo con le disposizioni emesse dalle autorità
del Territorio Libero, le condizioni del presente Strumento non siano
considerate per imporre su tali autorità eventuali restrizioni a
questo riguardo._
ARTICOLO 14
Entro i
confini del Porto Libero, le misure per la salvaguardia della salute
e misure per combattere malattie di animali e vegetali in rispetto a
navi e carichi sarà applicata dalle autorità del Territorio
Libero._
ARTICOLO 15
Sarà dovere
delle autorità del Territorio Libero a fornire il Porto Libero con
riserve d’acqua, gas, elettricità, comunicazioni, depuratori e
altri servizi pubblici e anche di assicurare la pubblica sicurezza e
vigili del fuoco._
ARTICOLO 16
1. La
libertà di transito deve essere in accordo con, i consueti accordi
internazionali, garantito dal Territorio Libero e dagli Stati i quali
territori vengono attraversati da merci trasportate via ferrovia tra
il Porto Libero e gli Stati serviti, senza alcuna discriminazione ed
esenti da tasse doganali o altri oneri di quelli imposti per i
servizi resi.
2. Il Territorio Libero e gli Stati che si sono
assunti gli obblighi del presente Strumento per i quali territori
passa il traffico in transito da entrambi le direzioni faranno di
tutto nel loro potere di provvedere alle migliori possibili
facilitazioni dando tutto il rispetto alla più veloce ed efficiente
movimentazione delle merci, ad un prezzo ragionevole e non
applicheranno al movimento delle merci da e per il Porto Libero
nessuna misura discriminatoria rispetto a tariffe, servizi, dogane,
sanità, polizia o altri disposizioni.
3. Gli Stati che si sono
assunti gli obblighi del presente Strumento non devono prendere
misure riguardanti le disposizioni o tariffe che potrebbero
artificiosamente dirottare il traffico dal Porto Libero a beneficio
di altri porti marittimi. Le misure prese dal Governo della
Jugoslavia che preveda per il traffico sui porti nella Jugoslavia
meridionale non sono considerate come misure designate per
dirottamento artificioso del traffico.
_ARTICOLO
17
Il
Territorio Libero e gli Stati che si sono assunti gli obblighi del
presente Strumento dovranno, entro i loro rispettivi territori e su
termini non discriminatori, in accordo con i consueti accordi
internazionali garantire, libertà di comunicazione postale,
telegrafica e telefonica tra l’area del Porto Libero e tutti i
paesi che creano comunicazione originata da o per l’area del Porto
Libero._
ARTICOLO 18
1.
L’amministrazione del Porto Libero deve essere svolta dal Direttore
del Porto Libero che lo rappresenta come persona giuridica. Il
Consiglio di Governo presenterà al Governatore una lista di
candidati qualificati per il posto di Direttore del Porto Libero. Il
Governatore nominerà il Direttore scelto tra i candidati a lui
presentati dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. In
caso di disaccordo la questione è deferita al Consiglio di
Sicurezza. Il Governatore ha la facoltà di licenziare il Direttore
su richiesta della Commissione Internazionale o del Consiglio di
Governo.
2. Il Direttore non deve essere cittadino jugoslavo o
italiano.
3. Tutti gli altri impiegati del Porto Libero saranno
nominati dal Direttore. In tutte le assunzioni di personale la
preferenza deve essere data a cittadini del Territorio Libero.
_ARTICOLO
19
Soggetto
alle disposizioni del presente Strumento, il Direttore del Porto
Libero prenderà tutte le ragionevoli e necessarie misure per
l’amministrazione, le operazioni, il mantenimento e lo sviluppo del
Porto Libero come un efficiente porto adeguato per l’immediata
movimentazione di tutto il traffico di questo porto. In particolare,
il Direttore è responsabile per l’esecuzione di tutti i tipi di
lavori portuali nel Porto Libero, dirige le operazioni delle
istallazioni portuali e altre attrezzature portuali, stabilisce, in
accordo con la legislazione del Territorio Libero, le condizioni di
lavoro nel Porto Libero, e sovrintende all’esecuzione nel Porto
Libero di ordini e regolamenti delle autorità del Territorio Libero
in rispetto alla navigazione.
_ARTICOLO
20
1. Il
Direttore del Porto Libero emanerà tali regolamenti e leggi interne
se lo considera necessario nell’esercizio delle sue funzioni come
prescritto dal articolo precedente.
2. Il bilancio indipendente del
Porto Libero sarà elaborato dal Direttore, e sarà approvato ed
applicato in accordo con la legislazione che è stabilita
dall’Assemblea popolare del Territorio Libero.
3. Il Direttore
del Porto Libero presenta una relazione annuale delle operazioni del
Porto Libero al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio
Libero. Una copia della relazione è trasmessa alla Commissione
Internazionale._
ARTICOLO 21
1. Deve
essere stabilita una Commissione Internazionale del Porto Libero,
d’ora in poi chiamata “La Commissione Internazionale”,
consistente in un rappresentante del Territorio Libero di Trieste e
di ognuno dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito della Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche, Stati Uniti d’America, Repubblica Federativa Jugoslava,
Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, a
condizione che tale Stati abbiano assunto gli obblighi del presente
Strumento.
2. Il rappresentante del Territorio Libero sarà il
Presidente Permanente della Commissione Internazionale. Nell’
eventualità di parità di voto, il voto dato dal Presidente sarà
decisivo.
_ARTICOLO
22
La
Commissione Internazionale avrà la propria sede nel Porto Libero. I
suoi uffici ed attività saranno esenti dalla giurisdizione locale. I
membri e funzionari della Commissione Internazionale godranno nel
Territorio Libero di quei privilegi ed immunità come è necessario
per l’esercizio delle loro funzioni. La Commissione Internazionale
deciderà sulla propria segreteria, procedure e bilancio. Le spese
comuni della Commissione Internazionale saranno divise tra gli stati
membri in maniera equa come accordato da loro tramite la Commissione
Internazionale._
ARTICOLO 23
La
Commissione Internazionale ha il diritto di investigare e considerare
tutte le questioni relative alle operazioni, uso, ed amministrazione
del Porto Libero o per gli aspetti tecnici di transito tra il Porto
Libero e gli Stati i quali serve, compresa l’unificazione delle
procedure di gestione. La Commissione Internazionale agisce su
propria iniziativa o su questioni portate alla sua attenzione da
qualsiasi Stato o dal Territorio Libero o dal Direttore del Porto
Libero. La Commissione Internazionale comunicherà le sue
osservazioni o raccomandazioni su tali questioni allo Stato o gli
Stati coinvolti, o al Territorio Libero, o al Direttore del Porto
Libero. Queste raccomandazioni devono essere prese in considerazione
e le necessarie misure devono essere prese. Qualora il Territorio
Libero o lo Stato o gli Stati interessati ritengano, comunque, che
tali misure sarebbero incompatibili con le disposizioni del presente
Strumento, la questione può su richiesta del Territorio Libero o di
uno degli Stati interessati essere trattata come previsto
nell’articolo 24 di seguito.
_
ARTICOLO 24
Ogni disputa
riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente
Strumento, non risolta con negoziato diretto, sarà, a meno che le
parti siano reciprocamente concordi su altri mezzi di accordo,
sottoposta a richiesta di una delle parti della controversia ad una
Commissione composta da un rappresentante di ciascuna parte ed un
terzo membro scelto di comune accordo delle due parti da cittadini di
un terzo paese. Se le due parti non dovessero accordarsi entro un
periodo di un mese nella nomina del terzo membro, il
Segretario-Generale delle Nazioni Unite può essere richiesto da una
delle parti a procedere alla nomina. La decisione presa della
maggioranza dei membri della Commissione sarà la decisione della
Commissione, e verrà accettata dalle parti come definitiva e
vincolante.
_ARTICOLO
25
Le proposte
per emendamenti per il presente Strumento possono essere presentati
al Consiglio di Sicurezza tramite il Consiglio di Governo del
Territorio Libero o da tre o più Stati rappresentati dalla
Commissione Internazionale. Un emendamento approvato dal Consiglio di
Sicurezza entrerà in vigore dalla data stabilita dal Consiglio di
Sicurezza._
ARTICOLO 26
Dati gli
scopi del presente Strumento uno Stato è considerato come aventi
assunto gli obblighi del presente Strumento se è parte del Trattato
di Pace con l’Italia o abbia a sua volta notificato al Governo
della Repubblica di Francia l’assunzione di questi obblighi.
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